Giurisprudenza casa

«Gravi difetti», quali sono


Precisa la sentenza della Cassazione (n. 24230/18, inedita) sulla nozione di «gravi difetti» degli immobili. «I gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa», hanno detto i Supremi giudici, «consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio e non sulle singole proprietà dei condòmini». 


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